Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

Scheda di dettaglio

Il Sindaco avvisa che in data 15.05.2019 prot. n. 2409 è stata adottata ordinanza n. 10 per "Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità”, dichiarato dal Presidente della Regione Puglia con decreto n. 232 del 16.04.2019 ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n. 7/2014 e della L.R. n. 38/2016” e pubblicato sul BURP n. 43 del 18.04.2019.

La citata ordinanza al punto 1) nella parte "Divieti” stabilisce:

"Durante il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

• accendere fuochi di ogni genere;

• far brillare mine o usare esplosivi;

• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

• tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;

• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento."                                                                                                                  

Il provvedimento riporta altresì disposizioni relative a:

  • Fuochi pirotecnici e fiamme libere.
  • Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale.
  • Aree boscate.
  • Attività turistiche e ricettive.
  • Vigilanza

Si fa presente che le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1 dell’ordinanza saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

L’ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune ed è allegata di seguito.

Cursi, 16.05.2019

IL SINDACO

Dott. Antonio MELCORE

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Per visualizzare e scaricare l'ordinanza cliccare QUI

Per visualizzare e scaricare la "Legge Quadro in materia di incendi boschivi ( Legge 21.11.2000 n. 353)" cliccare QUI

Per visualizzare e scaricare la Legge regionale 12.12.2016 n. 38 cliccare QUI

Per visualizzare e scaricare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16.04.2019 n. 232 cliccare QUI

          

 

  • Data di emissione: 16.05.19
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